DECRETO SBLOCCA CANTIERI E CONDOMINIO
Gli interventi di riqualificazione sono facilitati grazie alle nuove norme del Decreto Sblocca cantieri, Legge 55 del 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione, con modifiche, del cosiddetto decreto legge sblocca cantieri n. 32/2019
Per gli interventi di recupero edilizio conseguenti ad eventi sismici, viene abbassato il quorum deliberativo e, nel caso di riqualificazione degli edifici degradati, i Sindaci avranno la facolta’ di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario. Le norme contengono disposizioni finalizzate ad accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone colpite da eventi sismici.
Al riguardo l’art. 10 disciplina le modalita’ di concessione ai privati da parte dei commissari straordinari dei contributi economici destinati alla ricostruzione o al recupero degli immobili danneggiati. Il comma 9 della stessa disposizione, prevede una significativa riduzione del quorum necessario a deliberare in assemblea i singoli interventi. Vengono richiamati gli art. 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma del c.c. relativi alle innovazioni, alla ricostruzione dell’edificio e alle riparazioni straordinarie di grossa entita’. In particolare, in tema di innovazioni, art. 1120 comma 1 e l’art. 1136 comma 5 c.c. richiedono che i lavori siano approvati dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentano almeno i due terzi del valore dell’edificio. Sara’ sufficiente il voto della maggioranza dei presenti all’assemblea che rappresentino almeno la meta’ del valore dell’edificio. Il medesimo quorum e’ richiesto dal menzionato art. 1136 comma 4 c.c. per validamente deliberare i lavori di ricostruzione dell’edificio e e le riparazioni straordinarie di grande entita’. Si tratta di maggioranze qualificate, cioe’ di quorum superiori a quello ordinariamente necessario per le deliberazioni dell’assemblea condominiale (maggioranza semplice) Tuttavia, con la nuova normativa, questi quorum sono stati abbassati, infatti il comma 9 dell’art. 10 stabilisce che, per gli interventi di ristrutturazione/rifacimento di immobili danneggiati da eventi sismici, sara’ sufficiente la maggioranza semplice, ovvero il voto della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno un terzo dei millesimi totali (cosiddetto quorum deliberativo), a condizione che alla riunione abbia partecipato un numero di condomini che rappresentino almeno la meta’ dei millesimi dell’edificio (quorum costitutivo)
NUOVI POTERI AI SINDACI PER GLI EDIFICI DEGRADATI
Rientra normalmente nel novero dei poteri del sindaco quello di ordinare ai privati interventi necessari ed urgenti su immobili pericolanti, che rappresentino una possibile fonte di pericolo. L’art. 5-sezies del Decreto Sblocca cantieri introduce importanti novita’come modificato in sede di conversione in legge: negli edifici condominiali dichiarati degradati dal sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, che sia stata gia’ notificata all’amministratore condominiale, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1105 quarto comma c.c. si potra’ procedere alla nomina di un amministratore giudiziario su impulso del medesimo primo cittadino. Il Sindaco, per mezzo dell’Ufficio tecnico comunale, dovra’ aver valutato che lo stesso edificio possa costituire un pericolo per i terzi, allora potra’ emettere un ordinanza di necessita’ ed urgenza con la quale segnala gli interventi da effettuare per mettere in sicurezza l’immobile e comandare al proprietario di attivarsi, entro un dato termine. Nel caso si trattasse di un edificio condominiale, tale ordinanza dovra’ essere notificata all’amministratore, quale rappresentante legale della compagine condominiale. Qualora questo non si attivi nei termini indicati, il sindaco potra’ presentare ricorso al Tribunale competente per territorio, affinche’ si proceda alla nomina di un nuovo amministratore che “assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell’assemblea” E’ questa la grande novita’ introdotta dalla legge.